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Sentenza

Contenzioso tributario - Mandato conferito dal procuratore speciale al difensore...
Contenzioso tributario - Mandato conferito dal procuratore speciale al difensore - Onere di produrre in giudizio la procura a pena di inammissibilità della costituzione in giudizio
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Sentenza n. 727 del 18 dicembre 2021 (ud 18 dicembre 2021)della Commiss. Trib. Prov., Trapani, Sez. IV - Pres. Raimondo Genco - Rel. Raimondo Genco

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

QUARTA SEZIONE

riunita con l'Intervento dei Signori

GENCO RAIMONDO - Presidente e Relatore

BUSACCA NICOLO' - Giudice

CARINI LORENZO - Giudice

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 552/2019

depositato il 21/06/2019

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. (...)

contro:

A.R.T. S.P.A.

ASSENTE

difeso da:

(...)

proposto dal ricorrente:

(...)

rappresentato da:

(...)

difeso da:

(...)



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE

Con ricorso diretto alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani e depositato in data 24.6.2019 (...) srl proponeva impugnazione, affidata a sei motivi di ricorso, verso l'avviso di intimazione n. (...) anno 2019 (e le connesse cartelle di pagamento) che le era stato notificato da R.S. spa in data 3.6.2019, chiedendone l'annullamento col favore delle spese.

Costituitasi, R. chiedeva la reiezione dell'opposizione. La ricorrente depositava in termini una memoria illustrativa, anche in replica alla comparsa di costituzione di R..

Alla pubblica udienza 16 dicembre 2019, con le parti che insistevano nelle domande spiegatela lite veniva trattenuta in decisione.

L'OPPOSIZIONE È FONDATA PER LE RAGIONI IN BREVE ESPOSTE INFRA.

Rileva il Collegio che il giudizio può essere deciso, in applicazione del principio della ragione più liquida sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, in conformità al principio di economia processuale e in rispondenza alle esigenze di celerità e di speditezza dei giudizi che, come noto, trovano peraltro copertura costituzionale.

Ciò posto - tralasciando per il criterio appena richiamato gli altri motivi di ricorso - l'avviso impugnato deve essere annullato, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla ricorrente con la memoria illustrativa di replica (punto 2) alla comparsa di costituzione della convenuta.

Non può essere revocato in dubbio che il mandato difensivo all'(...) odierno procuratore e difensore della società convenutagli è stato conferito dal sig. (...) indicato come Direttore Generale facente funzioni-Procuratore, in forza di procura rilasciatagli dal Presidente della società con atto in data 11.1.2019 rogato dal notaro (...) di Catania, non prodotta in causa.

Se così è, e così è, R.S. spa deve ritenersi irritualmente costituita, con conseguente irrilevanza processuale delle difese spiegate e, soprattutto, inutilizzabilità della documentazione prodotta, in forza di un avvertito indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito (Cass sentenza 24175 del 2018 e fra i giudici di merito, Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sentenza 77 sezione seconda 7.1.2019 relatore Frasca) che vuole che il procuratore speciale che ha conferito il mandato al difensore "avrebbe dovuto produrre la procura speciale di cui era munito e non limitarsi semplicemente a citarne gli estremi" (v. la predetta cass. 24175 del 2018) a pena di inammissibilità della costituzione in giudizio per mancanza di prova sulla legittimazione processuale. Che è quanto avvenuto nella specie, in cui, per le ragioni dette, R. deve ritenersi non costituita e i documenti prodotti in causa sono inutilizzabili.

Ciò posto, l'avviso va annullato nella carenza assoluta di ogni prova della previa notifica delle cartelle di pagamento, che sono gli atti presupposti dell'intimazione e che la ricorrente nega di avere mai ricevuto, stante la ritenuta inutilizzabilità dei documenti prodotti da R..

Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai parametri direttivi in materia e al valore della lite, possono essere liquidate in complessivi Euro 1.750,00 di cui Euro 250,00 per costo contributo unificato.



PER QUESTI MOTIVI

udite le parti, definitivamente decidendo, così provvede:

a) annulla l'intimazione;

b) condanna R.S. spa in persona del suo legale rappresentante al pagamento, a favore di (...) srl in persona del suo legale rappresentante, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.750,00.

Così deciso nella camera di consiglio della quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.

Così deciso in Trapani il 18 dicembre 2021.
Avv. Antonino Sugamele

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